Il 9 aprile 2022 il Consiglio Europeo ha approvato il quinto pacchetto di sanzioni contro Russia e Bielorussia.
Di seguito le misure previste dal pacchetto con impatto diretto sui trasporti.
Verso Russia e Bielorussia
Divieto alle società di autotrasporto russe e bielorusse di trasportare merci su strada all'interno dell'Unione, anche in transito. Tuttavia, sono concesse esenzioni per una serie di prodotti, come gas naturale, petrolio, ecc., prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, beni per scopi umanitari e beni culturali.
Si segnala che tale divieto non si applica fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, a condizione che il veicolo dell'impresa di autotrasporto:
fosse già nel territorio dell'Unione il 9 aprile 2022, oppure
debba transitare attraverso l'Unione per tornare in Russia/Bielorussia.
Verso la Russia
- Dal 10 agosto 2022 deve essere osservato il divieto di acquisto, importazione o trasferimento nell'UE, direttamente o indirettamente, di carbone e altri combustibili fossili solidi, sia originari della Russia che esportati dalla Russia.
- Il divieto di dare accesso ai porti dell'UE dopo il 16 aprile 2022 alle navi battenti bandiera russa.
Tuttavia, ci sono eccezioni per:
per motivi di sicurezza marittima o per salvare vite umane in mare
gas naturale e petrolio e relativi prodotti raffinati
prodotti farmaceutici, medici, agroalimentari
scopi umanitari
combustibile nucleare e altri elementi strettamente necessari per il funzionamento delle capacità nucleari civili;
carbone e altri combustibili fossili solidi
- Ulteriori divieti all'esportazione, diretta/indiretta, di turbine e additivi per combustibili nonché altri beni, come computer quantistici e semiconduttori avanzati, elettronica di fascia alta, software, macchinari sensibili e attrezzature per il trasporto, nonché nuovi divieti all'importazione di prodotti come legno, cemento, fertilizzanti, frutti di mare e alcolici.
Tali divieti non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.
- Infine, l'elenco dei beni e delle tecnologie la cui esportazione è vietata, di cui all'art. 3 ter, comma 1, ossia beni e tecnologie idonei all'impiego nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.
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