La data del 1 gennaio 2022 determina una transizione fondamentale dopo la Brexit in quanto verrà stabilito il controllo doganale, che è stato ritardato fino ad oggi.
Cosa comporta questo cambiamento?
DICHIARAZIONE COMPLETA DI IMPORTAZIONE
Non è più possibile posticipare le dichiarazioni di importazione nel Regno Unito a 175 giorni (dichiarazioni doganali differite), quindi tutte le merci dovranno essere dichiarate immediatamente alla dogana del Regno Unito.
Le opzioni applicabili saranno due:
Prevedere la presentazione della dichiarazione doganale di importazione prima di imbarcare il veicolo sul traghetto / navetta destinato al Regno Unito, con la conseguente implicazione che le istruzioni di sdoganamento all'importazione devono essere fornite al dichiarante nel Regno Unito già al momento della partenza del veicolo dall'UE.
Rilasciare un documento di transito presso la dogana italiana o europea di partenza, che consente il trasporto delle merci al magazzino del corrispondente inglese, grazie all'impegno di una garanzia da parte del dichiarante del documento di transito, a cui verrebbe accreditato lo scarico del documento a destinazione. Si ricorda che, già ora, vi sono numerosi problemi di scarico del documento, con forti difficoltà nell'ottenere il suddetto riaccredito.
In entrambi i casi, in direzione UE-Regno Unito, la dichiarazione di importazione o transito dovrà essere anticipata già al momento della partenza dall'UE, al fine di consentire la pre-registrazione dei dati (pre-lodgement) nei sistemi doganali britannici.
Obbligo di presentare il GMR (Riferimento al movimento delle merci)
Tutti i trasportatori dovranno essere dotati di GMR per attraversare il confine britannico. Questo obbligo esiste già, ma solo per la circolazione delle merci in regime di transito. Dal 1 ° gennaio 2022 l'obbligo sarà esteso a tutti i movimenti tra l'UE e il Regno Unito.
Il GMR è un codice di riferimento che contiene i dati del veicolo e del percorso di trasporto. Per ottenere il GMR, i vettori devono registrarsi presso il GVMs (Goods Vehicle Movement Service): si tratta di un sistema di controllo delle merci trasportate con camion prima dell'entrata o dell'uscita in/dal territorio britannico; il GVMs collega il GMR alla dichiarazione pre-depositata nel sistema doganale britannico in tempo reale, in modo da velocizzare il controllo e la notifica degli sdoganamenti.
PAGAMENTO IMMEDIATO DEI DIRITTI
Poiché la possibilità di sdoganamento delle merci con differimento è soppressa, i diritti saranno immediatamente dovuti. Resta applicabile l'uso del conto di differimento del dazio, per gli autorizzati, o della “contabilità IVA posticipata”, con la possibilità di registrare l'IVA dovuta nei registri dell'importatore.
DICHIARAZIONI DI ORIGINE DEL FORNITORE
L'esportatore che dichiara l'origine preferenziale delle merci è a sua volta in possesso delle dichiarazioni del fornitore. Anche i certificati di origine precedentemente rilasciati dovranno trovare riscontro nelle dichiarazioni che, in differita, nel corso del 2021, dovevano essere raccolte per essere considerate valide.
CONTROLLI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Le merci che rientrano in questa categoria dovranno essere pre-notificate dagli importatori britannici sul sistema IPAFFS.
Cosa viene posticipato al 1 luglio 2022:
Con una comunicazione del governo britannico del 24 agosto 2021, la sostituzione della marcatura CE con il marchio UKCA è stata posticipata al 1 ° gennaio 2023. D'altra parte, rimane l'obbligo di passare al nuovo marchio UKCA, in vigore dal 1 ° gennaio 2022, per i dispositivi medici.
Introduzione di dichiarazioni di sicurezza.
Nuovi requisiti per i certificati sanitari di esportazione.
Introduzione di certificati fitosanitari e relativi controlli fisici alla frontiera.
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