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11° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia

Il 23 giugno è stato pubblicato l'11° pacchetto di misure restrittive dell'Unione Europea nei confronti della Russia, che include il Reg. 2023/1214 che modifica il Reg. (UE) n. 833/2014 e Reg. UE n. 2023/1215 e Reg. UE n. 2023/1216 che modificano e attuano il Reg. (UE) n. 269/2014.

Come già annunciato, il nuovo pacchetto sanzionatorio è finalizzato a prevenire e contrastare l'evasione della tratta, attraverso l'utilizzo di un nuovo strumento che sarà attivato solo in caso di mancato rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi coinvolti. Questo strumento può prevedere di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie, di cui è vietata l'esportazione in Russia, a un paese terzo ritenuto a rischio di deviazione degli scambi, previa risoluzione del Consiglio.

 

Le principali novità riguardano:

 

Restrizioni soggettive:

aggiunte 87 nuove entità a supporto delle Forze Armate russe attraverso l'approvvigionamento di prodotti tecnologici e dual-use. Alcune di queste entità sono registrate in Iran, Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia. Inoltre, sono state aggiunte più di 100 persone ed entità soggette a congelamento dei beni e l'elenco degli operatori radiotelevisivi o altri mezzi di comunicazione è stato ampliato ad altri 5 soggetti, perché sotto il controllo diretto o indiretto del governo russo.

 

Proprietà intellettuale:

il regolamento UE ha introdotto il divieto di concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali o dare accesso a informazioni relative a prodotti la cui esportazione in Russia è vietata.

 

Restrizioni sulla merce:

nuove restrizioni all'esportazione di prodotti che potrebbero contribuire all'aggiornamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, compresi componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature per la produzione e il collaudo di circuiti elettronici integrati e circuiti stampati, precursori di energia e materiali per armi chimiche, componenti ottici, strumenti per la navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa e attrezzature marittime. Merci vietate che contribuiscono al rafforzamento delle capacità industriali russe, ad esempio alcuni tipi di pneumatici, prodotti del settore tessile, prodotti delle industrie chimiche, materie plastiche, macchinari e relativi componenti. Espandere anche le restrizioni al trasferimento, alla fornitura, all'esportazione di armi da fuoco e loro parti. Introdotte nuove restrizioni all'importazione di prodotti siderurgici e all'esportazione di autovetture di cilindrata maggiore o uguale a 1900 cm3 e di auto elettriche e ibride. Per quanto riguarda i beni di lusso, è stato introdotto il divieto di fornire assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi relativi a prodotti soggetti alle restrizioni sui cosiddetti beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l'uso in Russia. Come per i precedenti pacchetti sanzionatori, per alcuni nuovi prodotti vietati all'esportazione è prevista la non applicazione delle restrizioni fino al 25 settembre 2023, se oggetto di un contratto concluso prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

 

Restrizioni al transito:

il divieto di transito sul territorio russo è stato esteso a beni e tecnologie sensibili, che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia anche se destinati a un Paese terzo.

 

Restrizioni di trasporto:

divieto di trasporto di merci all'interno dell'UE su strada a rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trasportati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia. Sono state inoltre introdotte restrizioni al trasporto marittimo per l'accesso delle navi ai porti dell'UE se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per sospettare che violi i divieti dell'UE sul trasferimento di petrolio o prodotti petroliferi.

 

Restrizioni energetiche:

Stop definitivo alla deroga temporanea concessa a Germania e Polonia per la fornitura di greggio dalla Russia attraverso il tratto settentrionale dell'oleodotto Druzhba. E' riconosciuta la possibilità di concedere deroghe ai vincoli comunitari al fine di consentire l'esercizio e la manutenzione dei gasdotti del Caspian Pipeline Consortium (CPC) e il trasferimento delle merci di cui al codice 2709 00 originarie del Kazakhstan e per le quali solo il carico , la partenza o il transito avviene in Russia.

 

Il team di Consulenza Doganale resta a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

 

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