Per favorire ed incentivare l'esportazione dei prodotti industriali, in particolare del settore meccanico, lo Stato italiano ha promulgato la Legge 5 luglio 1964, n. 639 concernente la restituzione dei diritti doganali e delle imposte indirette interne diverse dall'imposta generale in entrata, per taluni prodotti industriali esportati.
Tale rimborso, più genericamente denominato "RIMBORSO DAZIO o "PREMIO SIDERURGICO", viene concesso all’ atto dell' esportazione dei prodotti elencati nella Tabella allegata alla normativa in oggetto.
Il rimborso è corrisposto nell'unità di misura per ogni articolo indicato in tabella ed è calcolato in base all’aliquota per chilogrammo netto (massa netta).
Sono escluse da questo vantaggio le merci usate e le merci estere (importate) presentate per l'esportazione tali e quali.
Una norma che modifica la legge n. 639 è costituita dal D.P.R. 7/9/1977 n. 788 che prevede una riduzione delle aliquote fissate per le merci esportate verso i paesi membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (E.F.T.A.): Islanda. Norvegia, Svizzera e con altri Paesi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali dove è prevista la regola della non restituzione (no drawback).
Per poter beneficiare del Rimborso Dazio, il modulo del Documento Amministrativo Unico deve essere integrato con l'apposito esemplare 3A e nella casella 44 della bolletta doganale dovrà figurare l'esplicita richiesta di restituzione con riferimento alla Legge n. 639 o D.P.R. n. 788 a seconda dei casi.
Per beneficiare del rimborso, i prodotti devono soddisfare le seguenti condizioni:
Per beneficiare del rimborso, i prodotti devono soddisfare le seguenti condizioni:
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essere nuovi;
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essere di produzione nazionale (origine italiana) o prodotti nazionali che incorporano anche componenti estere nazionalizzati;
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essere in ghisa, ferro o acciaio;
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In relazione alle parti di macchine ed apparecchi presentati separatamente, beneficiano del Rimborso Dazio solo per la parte realizzata prevalentemente in ghisa, ferro o acciaio.
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